L'aggregato spesa del personale, oggetto della normativa che disciplina le assunzioni negli enti, trova la propria definizione nell'articolo 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. In merito è intervenuta la circolare della RGS n. 9 del 17 febbraio 2006, integrata in alcune parti da pareri fornite dalla Corte dei Conti:
Gli strumenti per ridurre la spesa del personale sono i seguenti:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
ANNO 2010
TOPOLOGIA DI ENTE LOCALE |
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO |
PRESUPPOSTI PER PROCEDERE AD ASSUNZIONI |
VINCOLI |
ENTI NON SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA’ |
In vigore nel 2010 il c. 562 dell’1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296- modificata dai DL 112/2008 e 78/2010 |
Tetto di spesa del 2004 Tetto della copertura del turnover Tetto del 50% tra spesa del personale e spesa corrente |
Si applica il c 562, pertanto gli enti possono coprire in base al turnover. Possono, pertanto, procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di |
ENTI SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA’ |
In vigore nel 2010 il c. 557 dell’1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296- modificata dai DL 112/2008 e 78/2010 |
Rispetto del tetto di spesa del personale Rispetto del patto di stabilità Rispetto del 50% tra spesa per il personale e spesa corrente
|
Il tetto di spesa del personale dell’anno precedente |
ANNO 2011
TOPOLOGIA DI ENTE LOCALE |
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO |
PRESUPPOSTI PER PROCEDERE AD ASSUNZIONI |
VINCOLI |
ENTI NON SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA’ |
D.L. n. 78/2010 (art. 14, commi 8, 9 e 10) |
Rispetto del tetto di spesa del 2004 Rispetto del tetto del 40% tra spesa del personale e spesa corrente (art. 14, al comma 9, ha sostituito il comma 7 dell’articolo 76 del D.L. n. 112/2008) |
Continua ad applicarsi il c 562 pertanto gli enti possono coprire con turnover. |
ENTI SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA’ |
D.L. n. 78/2010 (art. 14 comma 7 che modifica il c. 557 del DL112/08) |
Rispetto del patto di stabilità Rispetto del tetto di spesa del personale (non superiore a quella dell’anno precedente) Rispetto del tetto del 40% tra spesa del personale e spesa corrente (art. 14, al comma 9, ha sostituito il comma 7 dell’articolo 76 del D.L. n. 112/2008)
|
Assunzioni entro il tetto del 20% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Per il 2011 l’anno precedente è il 2010 |
ENTI NON SOGGETTI AL PATTO
Il comma 562 dell’articolo unico della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), dispone che “per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”. L’espressione “nel precedente anno” si riferisce a tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma imitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento, e dunque rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione (delibera n. 52 dell’11 novembre 2010 - Sezioni riunite in sede di controllo).
Rispetto a tali previsioni, tutt’oggi vigenti, la legge finanziaria per il 2008 (all’art. 3, comma 121) aveva consentito di superare tanto il tetto posto alla spesa del personale, quanto il vincolo di subordinare le assunzioni alle cessazioni dell’anno precedente, in presenza di requisiti ivi espressamente stabiliti (il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento), e fermi restando, giusto il richiamo all’art. 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, il dovere di riduzione della spesa per il personale (applicabile anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, quale corollario del più generale principio di riduzione della spesa pubblica) e l’obbligo di motivare analiticamente eventuali deroghe.
Il D.L. n. 78 del 2010 (art. 14, commi 8, 9 e 10) recante “misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è intervenuto sulla descritta disciplina, apportando le seguenti modifiche e novità:
La legge di stabilità per il 2011 (L. 13-12-2010 n. 220) all’art. 1, comma 118, ha stabilito (introducendo un ultimo periodo al già citato comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112 del 2008): “Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42”, concernenti le funzioni di polizia locale.
ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA’
Per gli enti soggetti al patto, antecedentemente alla novella introdotta con il DL 78 del 2010, era possibile derogare all’aumento di spesa del personale in presenza dei tre presupposti tipizzati dalla finanziaria per l’anno 2008 (rispetto del patto di stabilità nell’ultimo triennio, volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto).
Tale deroga è stata soppressa dal citato decreto, pertanto, l’obbligo di riduzione della spesa per il personale è immediatamente operante nel nuovo testo, a decorrere dal 31 maggio 2010, impegnando quindi l’ente destinatario ai conseguenti adempimenti, l’effetto dell’eventuale violazione, ossia il divieto di assunzione, sorge nell’esercizio successivo a quest’ultima (cfr. art. 76 comma 4 D.L. n. 118/2008 come richiamato dall’art. 1, comma 557 ter L. 296/2006 cit.).
Ne deriva che l’ente, soggetto al patto di stabilità, è tenuto, sin dall’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, all’osservanza di quanto stabilito dal nuovo testo dell’art. 1, comma 557 L. n. 296/2006, e quindi ad assicurare la riduzione delle spese di personale secondo i parametri ivi stabiliti, procedendo altresì, ove lo richieda l’adeguamento alle nuove prescrizioni, alla riprogrammazione delle assunzioni. Il divieto di assunzione, consequenziale all’eventuale inosservanza del detto obbligo di riduzione della spesa per il personale, introdotto con il citato art. 1 comma 557 ter L. n. 296/2006, invece, non potrà che essere in concreto operante che dall’esercizio successivo a quello in cui può verificarsi l’eventuale violazione secondo la citata normativa, ossia dal 2011 (corte_conti_piemonte_parere_55_2010_COMUNE_BOVES).
Risulta anche sostituito il comma 7 dell’articolo 76 del D.L. n. 112 del 2008, da una nuova disposizione che prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli Enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti. Per i restanti enti è prevista comunque una restrizione delle assunzioni, potendo le stesse essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La legge di stabilità per il 2011 (L. 13-12-2010 n. 220) all’art. 1, comma 118, ha stabilito (introducendo un ultimo periodo al già citato comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112 del 2008): “Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42”, concernenti le funzioni di polizia locale.
Per queste ultime disposizioni, che novellano il comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112 del 2008, è prevista espressamente l’applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2011 (con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010), mentre le altre richiamate previsioni del D.L. n. 78 del 2010, devono ritenersi immediatamente applicabili.